Lo dicono il Regolamento e il vocabolario italiano
Articolo 9 dei regolamenti sinodali (RG/1972, RZ/1972):
“Alle sedute del sinodo possono assistere tutti i membri delle chiese e coloro che ne abbiano autorizzazione dal seggio.
Le norme per l’ammissione alle sedute del sinodo sono stabilite dalla Tavola o dalla Mesa.”
Le massime autorità della Chiesa, senza battere ciglio, hanno però pensato bene di riservare gli spazi che fino al 2010 erano assegnati al pubblico ad altri (pare “ospiti”, giornalisti…), mentre i membri di chiesa possono “accomodarsi” in un tendone – ben fuori dalla sala e dall’edificio sinodali – dove vengono proiettate le immagini dei lavori sinodali riprese da una o più telecamere con l’audio ripreso dai microfoni. Questo viene fatto passare per “assistere”. Vediamo che dice il Vocabolario della lingua italiana di Nicola Zingarelli:
Anche www.dizionario-italiano.it è chiarissimo, dando una sola definizione: “essere presenti”. Stessa cosa il dizionario Hoepli: “essere presenti”. E così sapere.it. Non si tratta di “vedere”, ma si tratta di “essere lì”. Tant’è vero che anche un non vedente può “assistere”.
Quella del Regolamento è una prescrizione importantissima. Assistere alle sedute del Sinodo è diritto di ogni membro di chiesa. Altri possono essere autorizzati dal seggio, e per loro non è un diritto, ma sembra che siano proprio questi ultimi ad accedere alle tribune nella sala. Il secondo comma assegna alla Tavola o alla Mesa (per il Sud America) di stabilire le modalità per l’esercizio di questo diritto, MA NON attribuisce la facoltà di annullarlo altrimenti il primo comma non avrebbe senso! Guardare la ripresa televisiva non è “assistere”, perché non è “essere presenti”. La ripresa televisiva mostra solo chi parla, e non sempre. Chi assiste vede tutti. Vede chi dei deputati e dei pastori è presente e chi no. Non solo: poiché non viene reso pubblico l’elenco dei membri del Sinodo, assistere è anche l’unico modo di vedere chi è deputato e chi no. La presenza dei membri di chiesa, i quali sono la fonte di legittimità dell’intero Sinodo, è una sorta di convalida dei lavori. Ricordiamo anche la modalità della consacrazione dei pastori: “avviene nel corso del culto mediante l’imposizione delle mani sul candidato da parte dei credenti… è necessaria la presenza di una delegazione del corpo pastorale.” Niente imposizione delle mani (ovviamente di presenza) niente consacrazione, niente presenza della delegazione, niente consacrazione. Il Sinodo è un organo importantissimo, più di una consacrazione: “la massima autorità umana della Chiesa in materia dottrinaria, legislativa, giurisdizionale e di governo” (Discipline valdesi, Articolo 27).
Si potrebbe arrivare a dire che gli atti compiuti dai Sinodi 2011, 2012 e 2013 non sono validi, in quanto le sedute si sono svolte a porte chiuse, il diritto dei membri di chiesa è stato impedito e le sedute non sono state convalidate dalla loro presenza. Ma, più che altro, le norme che ci si è dati e che si avrebbe la facoltà di cambiare, andrebbero rispettate. Un po’ come la Confessione di Fede. O anche in questo caso si ritiene che il regolamento del Sinodo viene approvato in generale, senza “aderire ad ogni singola formulazione del documento” ? Del resto, non c’è alcun dubbio che la Confessione di Fede è più importante del Regolamento del Sinodo.
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