Dal Regolamento generale sul Sinodo (RG/1972) – Articolo 9 (ammissione del pubblico)
“Alle sedute del sinodo possono assistere tutti i membri delle chiese e coloro che ne abbiamo autorizzazione dal seggio.
Le norme per l’ammissione alle sedute del sinodo sono stabilite dalla Tavola o dalla Mesa.”
Articolo importantissimo e chiarissimo. Assistere alle sedute del Sinodo è diritto di ogni membro di chiesa. Altri possono essere autorizzati dal seggio, e per loro non è un diritto. Il secondo comma assegna alla Tavola o alla Mesa (per il Sud America) di stabilire le modalità per l’esercizio di questo diritto, MA NON attribuisce la facoltà di annullarlo altrimenti il primo comma non avrebbe senso!
Guardare la ripresa televisiva non è “assistere”. La ripresa televisiva mostra solo chi parla, e non sempre. Chi assiste vede tutti. Vede chi dei deputati e dei pastori è presente e chi no. Non solo: poiché non viene reso pubblico l’elenco dei membri del Sinodo, assistere è anche l’unico modo di vedere chi è deputato e chi no. La presenza dei membri di chiesa, i quali sono la fonte di legittimità dell’intero Sinodo, è una sorta di convalida dei lavori. Ricordiamo anche la modalità della consacrazione dei pastori: “avviene nel corso del culto mediante l’imposizione delle mani sul candidato da parte dei credenti… è necessaria la presenza di una delegazione del corpo pastorale.” Niente imposizione delle mani (ovviamente di presenza) niente consacrazione. Niente presenza della delegazione, niente consacrazione. Il Sinodo è un organo importantissimo, più di una consacrazione: “la massima autorità umana della Chiesa in materia dottrinaria, legislativa, giurisdizionale e di governo” (Discipline valdesi, Articolo 27). Assistere non è vedere in televisione. Non si può banalizzare senza conseguenze.
Quando si sono voluti introdurre nei processi, in limitati casi, gli interrogatori in videoconferenza (cosa comunque diversa dalla ripresa televisiva perché non è a senso unico) si è dovuto introdurre un nuovo articolo nel codice di procedura penale che li autorizzasse e stabilisse le condizioni per la loro validità. Si potrebbe arrivare a dire che gli atti compiuti dai Sinodi del 2011 e del 2012 non sono validi in quanto le sedute si sono svolte a porte chiuse, il diritto dei membri di chiesa è stato impedito e le sedute non sono state convalidate dalla loro presenza. Ma, più che altro, le norme che ci si è dati e che si avrebbe la facoltà di cambiare, andrebbero rispettate. Un po’ come la confessione di fede. O anche in questo caso si ritiene che il regolamento del Sinodo viene approvato in generale senza “aderire ad ogni singola formulazione del documento” ? Del resto non c’è alcun dubbio che la confessione di fede sia più importante del regolamento del Sinodo.
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