LA CONDANNA SINODALE A VALDESI.EU CONTRARIA AL REGOLAMENTO

Lo sappiamo grazie alla risposta della Presidente del Sinodo, che non ha posto in discussione la nostra richiesta di revoca

Ricordiamo la lettera con cui la Presidente del Sinodo, superando l’arrogante mutismo dei suoi predecessori – il pastore Platone e il giudice Marco Bouchard – rispose alla nostra richiesta di revoca della condanna sinodale del 2011:

Spett. Redazione del sito web “valdesi.eu”

Oggetto: “Revocate la condanna a valdesi.eu o motivatela”.

Il Seggio del Sinodo delle Chiese metodiste e valdesi del 2012 ha preso atto della lettera raccomandata avente ad oggetto “Revocate la condanna a valdesi.eu o motivatela”, spedita il 20.8..2012 “Al Presidente del Sinodo”, che risulta essere stata precedentemente posta sul sito web “valdesi.eu”, accompagnata da lettere di adesione di 13 persone. Il Seggio del Sinodo, però, può porre alla discussione del Sinodo soltanto argomenti che gli sono stati presentati secondo quanto previsto dai regolamenti (artt. 16 A, 17, 17 A, 23, 23 C, 24 C del Regolamento sul sinodo – RG / RZ). Nessuno dei soggetti aventi diritto ad assumere l’iniziativa di fare proposte al Sinodo ha fatto pervenire al Seggio alcunché di relativo alla questione in oggetto, né il Seggio ha un potere autonomo di indicare al Sinodo argomenti da discutere: pertanto il Seggio non ha potuto prendere in considerazione la Vostra richiesta. Distinti saluti.

La presidente del Seggio del Sinodo delle Chiese metodiste e valdesi del 2012,

Marcella Tron Bodmer 3 settembre 2012, ore 17.23

Fin da subito avevamo rilevato che “per la chiesa del dialogo dell’accoglienza, condannare è più semplice che argomentare”. Infatti questo puntiglioso rispetto del regolamento non era stato usato quando si trattava di mettere in discussione la nostra condanna.

Approfondendo, siamo andati a vedere gli articoli del regolamento sinodale citati dalla presidente Tron Bodmer. Ebbene, si tratta di diverse procedure per introdurre argomenti nella discussione sinodale, ma nessuno proibisce di introdurne altri. Ed è importante notare che in questo caso si trattava di una richiesta riguardante un provvedimento preso dal Sinodo stesso l’anno prima. In nessun ordinamento è previsto che chi è colpito da una condanna non possa appellarsi all’unico organo che ha il potere di revocarla, cioè il Sinodo stesso! A chi ci si dovrebbe rivolgere: a un’assemblea di chiesa ? Come potrebbe un’assemblea di chiesa sindacare su una decisione sinodale ? Si dovrebbe rivolgere allora alla giustizia ordinaria ? No, perché la Chiesa Valdese ha autonomia dallo Stato, garantita dall’Intesa del 1984. La condanna sinodale sarebbe dunque inappellabile ? Ciò sarebbe assurdo: sarebbe una sorta di dogma di infallibilità sinodale che si spera nessuno teorizzi.

Le citazioni regolamentari fatte dalla Presidente del Sinodo ci hanno però dato due ottimi suggerimenti:

  1. L’articolo 24 B del Regolamento del Sinodo contiene le procedure per i ricorsi. È curioso che gli esperti di discipline che hanno suggerito alla signora Tron Bodmer la risposta abbiano omesso proprio questo articolo, che sembra fatto apposta per il nostro caso. Una possibilità da tenere presente per il 2013: il ricorso va “inoltrato alla Tavola che lo rimette alla commissione d’esame”. Vedremo. Noi tutti che sosteniamo questo sito meritiamo una risposta: dobbiamo sapere PERCHE’ la nostra chiesa ritiene che l’informazione che diamo, attenendoci strettamente al criterio di verità e di fedeltà biblica costituirebbero “campagna di denigrazione”.
  2. L’articolo 16 A, citato dalla Presidente, dice una cosa molto interessate (quinto e sesto comma): “Le dette commissioni [d’esame] debbono limitare il proprio lavoro ad un’analisi dell’operato dell’organo ecclesiastico soggetto al loro esame ed indicare al sinodo se quello ha, e in qual modo, assolto il suo mandato. La relazione delle commissioni d’esame deve presentare al sinodo quali sono gli argomenti contenuti o meno nelle relazioni degli organi soggetti al loro esame, sui quali è necessaria una discussione da parte dell’assemblea…” presentando gli ordini del giorno conseguenti.  

Ricordiamo che l’ordine del giorno contro VALDESI.EU fu presentato dalla Commissione d’Esame!

Ma l’articolo 16 del regolamento sinodale proibisce espressamente alla commissione d’esame di occuparsi di argomenti al di fuori dell’operato degli organi ecclesiastici, e VALDESI.EU non è certamente un organo ecclesiastico. In ogni caso, gli ordini del giorno che presenta devono essere conseguenti a ciò che è contenuto nella relazione della commissione d’esame. La relazione della commissione d’esame non parlava neppure indirettamente di VALDESI.EU.

Insomma, la condanna del Sinodo 2011 contro VALDESI.EU, oltre a contenere affermazioni false è stata presentata, e dunque approvata, in modo contrario il regolamento sinodale.

1 commento

  1. Ho gioito nel pnfroodo del cuore perche8 ho rivissuto nelle immagini le meraviglie che ha fatto anche nella mia vita.Sia benedetto il nome del Signore.La pace.Roberto

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